Descrizione
La diffusione tramite volantini, opuscoli e materiale similare nelle vie, nelle piazza ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sulle soglie dei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un ingente quantità di rifiuti con degrado dell’igiene e del decoro urbano;
In molte occasioni, tale materiale pubblicitario viene altresì “recapitato” lasciandolo su gradini, maniglie delle porte, soglie delle finestre e degli uscì, ecc;
Spesso accade che viene trascinato da vento e pioggia andando ad occludere le caditoie stradali;
All’Amministrazione Comunale, questo fenomeno crea un aggravio di spese per il servizio di spazzamento e pulizia delle strade.
è fatto categorico divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante distribuzione di volantini, opuscoli o materiale similare nelle seguenti modalità:
a) deposito su maniglie della porta, soglie e grate di finestre e cancelli privati o pubblici;
b) deposito su panchine o arredi urbani in generale;
c) deposito sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su altri tipi di veicoli;
I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costruisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniarie da € 25,00 a €500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000;
In molte occasioni, tale materiale pubblicitario viene altresì “recapitato” lasciandolo su gradini, maniglie delle porte, soglie delle finestre e degli uscì, ecc;
Spesso accade che viene trascinato da vento e pioggia andando ad occludere le caditoie stradali;
All’Amministrazione Comunale, questo fenomeno crea un aggravio di spese per il servizio di spazzamento e pulizia delle strade.
è fatto categorico divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante distribuzione di volantini, opuscoli o materiale similare nelle seguenti modalità:
a) deposito su maniglie della porta, soglie e grate di finestre e cancelli privati o pubblici;
b) deposito su panchine o arredi urbani in generale;
c) deposito sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su altri tipi di veicoli;
I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costruisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniarie da € 25,00 a €500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000;