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Comunicazione di Inizio Lavori Asseverate

Cos'è la Comunicazione Inizio Lavori asseverata - CILA

La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) è un titolo abilitativo, necessario per interventi non riconducibili a edilizia libera, a SCIA o a permesso di costruire (artt. 6, 10 e 22 del dpr 380/2001). 

Essa consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita Comunicazione (CILA) asseverata da un tecnico abilitato.

Interventi che possono essere eseguiti tramite CILA

La CILA ha carattere residuale rispetto agli interventi previsti con permesso di costruire, SCIA ed Edilizia Libera anche tramite CIL.

Ciò significa che gli interventi non previsti nei suddetti titoli abilitativi e/o edilizi possono essere eseguiti tramite CILA, così come previsto dall’art. 6-bis del DPR 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti. Attualmente la Regione Calabria non ha modificato quanto previsto dall’art. 6-bis DPR 380/2001.

Autorizzazioni preliminari alla CILA

L'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, sia contemporaneamente che anteriormente alla presentazione della CILA. Sarà lo sportello unico a comunicare tempestivamente all'interessato l'acquisizione di tutti gli atti richiesti. Se entro 60 giorni dalla domanda alcuni enti non si sono pronunciati, il responsabile del procedimento provvederà ad organizzare una conferenza dei servizi.

L'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi

Chi può presentare la CILA

Il testo unico descrive come “l’interessato” colui che trasmette la CILA. Tale figura può essere paragonata ai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).

Onerosità della CILA

La CILA comporta il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dall’Amministrazione Comunale.

Tempi e Controlli

L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (secondo il modello standardizzato approvato dalla Regione Calabria), il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Il Testo Unico dell’Edilizia, non precisa il tempo entro il quale l’istruttoria della pratica deve essere conclusa, pertanto sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. entro il termine di n. 30 (trenta) giorni decorrente dal deposito della Comunicazione, il Responsabile del Procedimento, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Durata della CILA

Non è espressamente specificato il termine ENTRO IL QUALE I LAVORI COMUNICATI DEBBANO Essere conclusi, né dal testo unico dell’edilizia né dalla normativa regionale. Tuttavia, è ragionevole pensare per stensione con i titoli edilizi superiori, che i lavori comunicati debbano concludersi entro tre anni dalla data di comunicazione.

Tardiva presentazione della CILA

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Modulistica per la CILA

Con delibera di Giunta Comunale n° 32 del 12/04/2018, il Comune ha preso atto dell’adozione da parte della Regione Calabria dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 126/2016 e contemporaneamente ha approvato e adottato dei modelli integrativi a quelli relativi ai procedimenti edilizi approvati con decreto del Dirigente Regionale  dello Sviluppo Economico n° 6352/2017 e n° 11264/2017, redatti dall’Area Tecnica e sotto allegati.

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